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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Ordinanze: 215/2008
Registro Generale: 10915/2007
nelle persone dei Signori:

FRANCESCO CORSARO Presidente
STEFANIA SANTOLERI Cons. , relatore
SOLVEIG COGLIANI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008

Visto il ricorso 10915/2007 proposto da:
SOC ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

rappresentato e difeso da:
ALESI AVV. FRANCO
CONTARDI AVV. GENNARO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TUSCOLANA, 1020, ED. 107 SC. E
presso
ALESI AVV. FRANCO

contro

COMUNE DI ROMA
rappresentato e difeso da:
GAROFOLI AVV. UMBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TEMPIO DI GIOVE, 21
presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO ROMA XII

e con l’intervento ad opponendum di
CAUCCI DANIELA + ALTRI
rappresentato e difeso da:
IZZO AVV. RAFFAELE
con domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE MARZIO, 3
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 1295 prot. 59186 del 5.10.2007.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CAUCCI DANIELA + ALTRI
COMUNE DI ROMA

Udito il relatore Cons. STEFANIA SANTOLERI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso non pare presentare –ad un primo sommario esame- sufficienti elementi di fumus boni juris, e che il manufatto è stato ormai quasi totalmente rimosso;
P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 10 Gennaio 2008
Il Presidente

Il Consigliere est.