Cari abitanti,
considerando che nei giorni passati abbiamo ricevuto molte segnalazioni di lettere imbucate nelle cassette del quartiere inerenti la problematica dell’affrancazione del prezzo massimo di cessione, come se il nostro quartiere avesse questo problema, abbiamo deciso di predisporre questa nota esplicativa per tranquillizzare i nostri residenti.
Questa questione non riguarda il nostro quartiere pur se lo stesso è inserito nei piani di zona di edilizia residenziale pubblica e questo perché, come emerge dagli incartamenti pubblici in nostro possesso (che mettiamo a disposizione per chi ce ne faccia richiesta) e reperibili presso gli uffici comunali, nel nostro quartiere gli immobili sono stati realizzati a seguito di assegnazioni effettuate sulla base di verbali della Commissione ex art.11 della L.167/62 cui non è seguita alcuna convenzione ex art. 35 o 36 della legge 865 del 1971.
I nostri immobili, quindi, non soggiacciono alla disciplina di cui all’ art.5, comma 3bis della L. 106/11 e l’istituto dell’affrancazione non può ritenersi applicabile del prezzo massimo di cessione.
Gli immobili del piano di zona Vigna Murata, quindi, possono essere compravenduti liberamente al prezzo di mercato.

Di cosa si tratta?
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18135 del 2015 ha stabilito che dal testo del comma 49-bis dell’art.31 della L.448/98 “il vincolo del prezzo non è soppresso automaticamente a seguito della caduta di alienare ed anzi in assenza di convenzione ad hoc da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”.
L’immobile residenziale, quindi, senza provvedere all’affrancazione, potrà essere ceduto solo al prezzo massimo di cessione indicato in convenzione aggiornato dell’indice ISTAT.
L’accordo di affrancazione risulta subordinato per legge a tre presupposti:
1) Decorso di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
2) Richiesta del singolo proprietario
3) Determinazione della percentuale del corrispettivo che il privato dovrà corrispondere al Comune, calcolata ai sensi dell’art. 31 c.49bis L. 448/98, come sostituito dall’art. 29 c.16 undicies D.L. 216/2011 secondo parametri individuati dal Comune stesso.
4) La convenzione ad hoc deve redigersi in forma pubblica ed è soggetta a trascrizione.

Noi fortunatamente ne siamo esclusi.
Rimaniamo a disposizione per ogni altro chiarimento.

Roma lì 30.11.2018

Il Comitato di Quartiere Vigna Murata
Il Presidente