Nella giornata del 24 novembre u.s. è stata pubblicata la sentenza non definitiva attinente al Santa Rita, che potete trovare in allegato al presente comunicato. Il Tar Lazio ha nettamente dato ragione al Comune di Roma ed al Cdq costituitosi in giudizio ad adiuvandum sulla questione Santa Rita.

Con un ragionamento logico e chiaro il Tar espone i motivi per cui:

1)    la giurisdizione nel caso di specie  sia propria del Giudice Amministrativo e non già, come sostenuto dal Consorzio,  del Giudice Ordinario.

2)    E’ esperibile da parte del Comune di Roma un’azione ex art 2932 c.c. per recuperare beni destinati ad utilizzo pubblico

3)    Il diritto del Comune di Roma non è nella fattispecie del Santa Rita prescritto.

Sulla sentenza, infatti, si legge:

Alla luce di quanto premesso, le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte dalle parti resistenti vanno respinte e appaiono fondate e trovano accoglimento le richieste avanzate dal Comune e va riconosciuto il diritto ad ottenere la cessione delle aree da parte del Consorzio, così come evidenziato negli atti d’obbligo sottoscritti, rilevandosi nei confronti dello stesso la legittimazione passiva al gravame. Infatti,il Consorzio resistente ha venduto l’edificio in questione e parte dei terreni annessi con atto in data 25 marzo 1996 alla società Il Ridotto Srl, che è subentrata negli obblighi connessi all’onere reale della cessione delle aree di cui all’atto d’obbligo, mentre lo stesso Consorzio risulta essere socio della medesima società Il Ridotto srl.

Risulta, quindi, ammissibile nella specie tale tipo di azione volta ad ottenere una sentenza ex art. 2932 del cod. civ., trattandosi di rimedio esperibile anche per il suddetto tipo di obbligo (indipendentemente dalla circostanza che la sua fonte sia legale o convenzionale), dovendo, comunque, l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizioni soggettive paritetiche, incluse quelle degli enti pubblici.

Anche il diverso profilo censurato da parte resistente riguardo l’intervenuta prescrizione dell’obbligo per decorso del termine decennale (dal giorno in cui il Consorzio ha acquisito la proprietà delle aree in questione), non è condivisibile in quanto da un lato il Consorzio dopo l’atto di immissione in possesso ha rinnovato la propria obbligazione di cessione gratuita in data 13 giugno 1990 , dall’altro, risulta in atti che l’Amministrazione ricorrente ha intimato con diversi atti al Consorzio di procedere alla cessione delle aree (note del 31 gennaio 1996; del 16 giugno 1997; del 14 dicembre 1999; del 15 maggio 2001 e del 23 aprile 2007), determinando così l’interruzione della decorrenza del termine prescrizionale.”

A seguito di quanto sopra il Tar Lazio ha rinviato per la discussione definitiva sul merito all’udienza del 3 aprile 2012, ordinando dato il lasso di tempo trascorso (oltre 20 anni)  al Direttore dell’Agenzia del Territorio, o funzionario dallo stesso delegato, di fornire dettagliati e documentati elementi riguardo:

– la destinazione originaria dell’immobile denominato Santa Rita e del relativo terreno distinto in Catasto del Comune di Roma al foglio n.882, part.lla 59, 76 e 77 in relazione al PRG vigente all’epoca e al Piano di Zona n. 40 ex Legge n. 167 del 1962;

– l’accertamento dell’attuale stato dei luoghi delle aree in questione, così come individuate e determinate dagli atti d’obbligo a rogito dei notai Felicetti (rep. n. 8044 del 14.11.1972) e Terzi (rep.11343 del 18.12.1981);

– le eventuali modifiche dei riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate negli atti d’obbligo sopraindicati,

fornendo altresì ogni altro documentato e argomentato elemento utile ai fini della soluzione della controversia e al corretto trasferimento delle aree.

In sostanza la documentazione integrativa richiesta servirà al Tar per acquisire gli ultimi elementi necessari per pronunciare il trasferimento del bene al Comune di Roma, con ogni conseguenza di legge in merito alla destinazione. Il quartiere, infatti, avrà finalmente il luogo deputato alla socialità mancante sin dai tempi della sua fondazione, con grosso beneficio per l’intera cittadinanza. Il Cdq vigilerà su tutte le fasi che atterranno al cambiamento tanto atteso, così come sin ora ha fatto per spingere il Comune ad intraprendere l’azione giudiziaria nei confronti del Consorzio ed a supportare l’amministrazione in giudizio per ottenere il bene.

Nell’altra causa parallela che ha visto come parti il Comune di Roma contro il Consorzio Solidarietà Sociale, il Tar Lazio, anche in questo caso, ha dato ragione all’Amministrazione, con una sentenza quasi speculare a quella attinente al Santa Rita, richiedendo anche qui all’Agenzia del Territorio le necessarie informazioni atte a garantire ed accertare:

– la destinazione delle aree a verde residuate dai terreni acquistati dal Consorzio e distinte in Catasto del Comune di Roma al foglio n.882, part.lla 15, 29, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 55p, 117, 31, 138, 74, 174/p, 175/p, 119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p, 85) acquisiti con atti del Notaio Luigi Mauro rep. n. 36767 del 13 maggio 1964 e Notaio Cesare Felicetti rep n. 7115 del 22 settembre 1971, in relazione al PRG vigente all’epoca e al Piano di Zona n. 40 ex Legge n. 167 del 1962;

– l’accertamento dell’attuale stato dei luoghi delle aree in questione, così come individuate e determinate dagli atti d’obbligo a rogito dei notai Felicetti (rep. n. 7115 del 22 settembre 1971) e Mauro (rep.36767 del 13 maggio 1964);

– le eventuali modifiche dei riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate negli atti d’obbligo sopraindicati e i successivi frazionamenti.

Anche in questa ipotesi, in caso di trasferimento delle aree verdi al Comune di Roma il Cdq seguirà gli avvenimenti al fine di garantire che la gestione della manutenzione delle dette aree rimanga al quartiere, così è accaduto ed accade per la parte attinente a Fonte Meravigliosa. Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Il Cdq

SCARICA LA SENTENZA:

– sentenza TAR LAZIO 9226 DEL 2011

– sentenza tar lazio 9227 del 2011