Art.1
Denominazione e definizione geografica.

E’ costituito con sede in Roma, il Comitato di Quartiere “Vigna Murata”), nel seguito indicato il Comitato, la cui definizione geografica è raffigurata dalla planimetria allegata al presente Statuto.
Art.2

Scopo.

Il Comitato rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso. Ispirandosi ai principi fondamentali di convivenza civile e democratica contenuti nella Costituzione Italiana, si propone di intraprendere iniziative di carattere sociale e culturale attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali ed enti privati allo scopo di promuovere uno sviluppo armonico della vivibilità del quartiere segnatamente nei settori: delle attività sportive, della gestione del territorio, dell’igiene e sanità, delle infrastrutture, lavori pubblici, raccolta rifiuti, salvaguardia ambientale, servizi sociali, trasporti e viabilità, ed ogni altro settore volto ad incidere positivamente sul benessere degli abitanti del quartiere.

Il Comitato vuole ispirarsi altresì ai principi che ispirano gli Statuti dei Municipi e del Comune di Roma.

Il Comitato opererà in contatto costante ed in collaborazione con i comitati dei quartieri limitrofi e la pubblica amministrazione.

Art.3

Adesione al Comitato.

Possono far parte del Comitato tutti i cittadini di maggiore età, abitanti nel quartiere “Vigna Murata”, ivi compresi coloro che in esso vi svolgono una attività lavorativa continuativa e che desiderano impegnarsi per gli scopi previsti dall’art. 2, dando la propria adesione per iscritto.

Art.4

Finanziamento delle attività.

Il Comitato non ha fini di lucro. Le entrate necessarie per la copertura delle spese delle attività, provengono dal finanziamento volontario dei cittadini. Previa delibera del Consiglio Direttivo, un ulteriore autofinanziamento potrà derivare da attività varie quali: manifestazioni, convegni, iniziative e/o altro promosse dal Comitato di Quartiere.

Art.5

Organi del Comitato.

Sono organi del Comitato: l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, l’Ufficio di Presidenza, le Commissioni.

Art.6
Assemblea Generale.

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano degli iscritti del Comitato. Si riunisce, in via ordinaria, tre volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta venga deliberata a maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo oppure ne facciano richiesta motivata almeno duecento abitanti del quartiere compresi coloro che in esso vi svolgono una attività lavorativa continuativa. Le decisioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza dell’Assemblea. La verbalizzazione delle decisioni sarà curata dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza. Le convocazioni vengono effettuate con comunicati pubblici. Per la validità delle delibere è richiesta una maggioranza semplice dei presenti.

All’Assemblea Generale compete:

a) approvare lo Statuto ed eventuali modifiche; b) nominare la Commissione Elettorale; c )approvare il Regolamento Elettorale; d) fissare la data delle elezioni del Consiglio Direttivo; e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

f) stabilire gli orientamenti e le problematiche del Quartiere.

Art.7

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Comitato. E’ organo di direzione del Comitato nell’ambito degli orientamenti dell’Assemblea Generale. Spetta al Consiglio Direttivo la verifica delle iniziative del Comitato nonché la nomina delle Commissioni permanenti. Il Consiglio Direttivo è composto da sette persone elette tra gli iscritti delle quali al massimo due tra coloro che vi svolgono una attività lavorativa continuativa . Esso viene eletto a scrutinio segreto dagli abitanti iscritti e dura in carica tre anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente indicativamente sei volte all’anno. Il Presidente deve comunque convocare il Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, incluso il Presidente. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Al Consiglio Direttivo compete inoltre: a) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione; b) nominare i componenti dell’Ufficio di Presidenza e le eventuali Commissioni a tempo determinato; c) sottoporre, all’approvazione dell’Assemblea, il regolamento elettorale. Il mandato agli eletti del Consiglio Direttivo contempla la partecipazione continuativa all’attività del Comitato. I consiglieri sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e non possono delegare nessuno in propria vece; trascorse tre assenze ingiustificate consecutive, si decade dal mandato. Il consigliere e/o consiglieri verranno sostituiti, mediante cooptazione, dai primi dei non eletti risultanti dall’elezione. La partecipazione al Consiglio Direttivo è impegno volontario e non comporta alcun emolumento. Possono essere eletti consiglieri i cittadini abitanti nel quartiere (o che vi svolgano un’attività lavorativa continuativa) che abbiano raggiunto la maggiore età purchè non titolari di cariche politiche ed amministrative e purchè non titolari di cariche direttive in altri Comitati di Quartiere o Associazioni similari. Qualora nel corso del mandato si verificasse l’eventualità che un consigliere venga a ricoprire la citata carica, verrà a decadere automaticamente la sua carica di consigliere e sostituito dal primo dei non eletti, nel rispetto della composizione prevista per il Consiglio.

Art. 8

Ufficio di Presidenza.

E’ composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario e funziona collegialmente. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, ne prepara l’ordine del giorno secondo quanto richiesto dagli organi del Comitato e le presiede. Assicura, pronta ed efficace, esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare alcune delle proprie competenze ai consiglieri. E’ suo compito la più vasta pubblicizzazione possibile dei suoi atti tra la popolazione del Quartiere. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Le cariche dell’Ufficio di Presidenza sono impegni volontari e non comportano alcun emolumento.

Art.9

Commissioni.

Le Commissioni, deliberate dal Consiglio Direttivo sono, ciascuna, coordinate da un consigliere e sono aperte a tutti coloro che offrono la loro partecipazione. Le commissioni possono essere: – Ambiente – Bilancio – Cultura – Igiene/Sanità – Infrastrutture – Mobilità – Scuola – Sport – Servizi sociali. Ne possono essere nominate altre, a tempo determinato, su specifiche proposte, orientamenti e problemi che si presentino al Comitato. Le soluzioni opportune, a conclusione del lavoro delle commissioni, verranno riferite al Consiglio Direttivo per le conseguenti deliberazioni.

Art.10

Segretario.

Membro dell’Ufficio di Presidenza ha il compito di amministrare e gestire le entrate e le uscite, coordina la Commissione Bilancio. Il suo impegno è volontario e non comporta alcun emolumento. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 11

Scioglimento del Comitato.

Il Comitato si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata. Il patrimonio del Comitato, ove esista al momento dello scioglimento, verrà destinato a scopi benefici opportunamente individuati.

Art. 12

Rinvio alla Legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile e gli Statuti del Municipio e del Comune di Roma.

Elaborazione del 23 novembre 2005