Come noto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5830 del 2007 è stata accertata l’illegittimità della procedura di esproprio condotta dal Comune di Roma su terreni di Cecchignola Sud di proprietà delle società Bastia srl ed il Ridotto Srl (stessa società del Santa Rita) le cui quote sono detenute dal Consorzio La nuova Fonte Meravigliosa. In data 9.11.2010 è stata depositata la sentenza n. 8363/2010 dove il Consiglio di Stato,  a seguito del ricorso presentato dalle due società riconducibili al Consorzio La Nuova Fonte Meravigliosa e della nomina del Commissario ad acta, con la quale si sono stabilite le somme che spettano alle stesse per le aree oggetto di esproprio: per Bastia s.r.l. euro 5.112.579,00 e per il Ridotto s..r.l. (quella del Santa Rita) euro 3.886.410,00 (somme queste nettamente inferiori a quelle auspicate e richieste dal Consorzio). Nessun risarcimento, invece, è stato stabilito per le aree cd. relitte rimaste in proprietà delle società riconducibili al Consorzio.

Il Consiglio di Stato, infatti,  dando in questo senso ragione al Comune di Roma, ha ritenuto che le società e quindi il Consorzio non “ha dimostrato di non aver potuto edificare a cagione dei provvedimenti  pianificatori e progettuali del Comune; non è stato depositato un certificato storico di destinazione urbanistica attestante la natura edificatoria o meno delle aree relitte; non hanno provato di aver presentato istanze di concessione edilizia e di aver sollecitato il Comune ad adottare strumenti attuativi di pianificazione urbanistica

In conseguenza di quanto sopra e come da richiesta del Comune le aree oggetto dell’occupazione sine titulo sono passate in proprietà all’amministrazione  con decorrenza dal 12 gennaio 2009. Su queste aree non graverà alcun risarcimento danno in capo ai cittadini, ma unicamente una richiesta di conguaglio in base all’art. 35 della legge 865 del 1971, trattandosi di costruzioni di edilizia economica e popolare.

Il Cdq

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